La birra artigianale: cos’è (2° parte ed ultima parte)

Come facciamo a dire che una birra è artigianale…
Continuamo … e
veniamo alle novità apportate dalla legge 154 / 2016. Questa aggiunge all’articolo 2 della legge 1354 del 16/08/1962 il comma 4 bis. Dice la legge:


«4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi».

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Si afferma quindi che una birra può dirsi artigianale se è prodotta da piccoli birrifici indipendenti (e qui scatta la prima domanda, che significa piccoli? e che significa indipendenti?) e non è sottoposta a pastorizzazione e microfiltrazione.

Abbiamo i primi due elementi procedurali che limitano e caratterizzano il prodotto. Per essere artigianale la birra non deve essere pastorizzata e microfiltrata. Non deve subire cioè quei processi che hanno come obiettivo la “sterilizzazione” del prodotto tramite procedimento termico (come il latte pastorizzato) o meccanico (microfiltrazione dell’acqua con apposite membrane filtranti).

Il comma prosegue ponendo un veto sulla capacità produttiva del birrificio. Non più di 200mila ettolitri annui, comprese eventuali birre prodotte in conto terzi.
Questa particolarità non è semplice da considerare poiché viene dato un limite massimo di produzione e quindi di grandezza dell’impresa. Come dire, per essere definito artigianale, devi avere dei limiti oltre il quale non puoi andare.

Considerando peraltro paesi enormi, si pensi gli Stati Uniti, o anche l’Europa presa nel suo insieme, il prodotto viene ad essere legittimato come prodotto di nicchia, cioè con dei limiti quantitativi stabiliti sin dalla produzione. Va da se che una birra artigianale non potrà essere presente dappertutto contemporaneamente…
Altro elemento importante nella legge è l’indipendenza del birrificio, ovviamente da altri birrifici. Sia in termini economici (proprietà delle quote societarie), e legali (società socie di altra società) ma anche dal punto di vista degli impianti, che devono essere differenti fisicamente da altri impianti. Neanche l’utilizzo di diritti immateriali è concesso, quindi non si può produrre in regime di licenza.

Ulteriore passo avanti in tema di artigianalità si ha nella considerazione legislativa della filiera del luppolo. Viene incentivata sia la produzione che la ricerca e la trasformazione. Ciò ha una certa importanza poiché la qualità del luppolo o forse sarebbe meglio dire dei luppoli, influisce sensibilmente sulla qualità e le caratteristiche della birra.

Prosit!

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