DPI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Alcuni giorni fa ho pubblicato un post riguardante la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Essenzialmente il tutto ruota intorno al decreto legislativo 81/2008, che è la norma di riferimento. Le tematiche da approfondire in merito sono moltissime ed una di queste è sicuramente rappresentata dai Dispositivi di Protezione individuale (DPI)1.

In un paragrafo (Titolo 3) del decreto legislativo di parla chiaramente di "uso di attrezzature di lavoro e di dispositivi di protezione individuale.

Cosa sono i DPI?
La domanda potrebbe sembrare banale, ma come è giusto che sia la legge chiarisce ogni tipo di fraintendimento e dubbio: essi sono tutti quei tipi di attrezzatura che deve essere indossata dal lavoratore con lo scopo di attenuare e proteggerlo da uno o più rischi. Di conseguenza non possono essere considerati come DPI gli indumenti ordinari che non garantiscono una protezione.
Si fa uso di questi dispositivi quando non esistono modi o alternative perché un rischio possa essere evitato o comunque non possano essere ridotte o annullati i fattori di rischio che potrebbero incorrere nel danneggiamento del lavoratore.

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I requisiti dei DPI
Perché questi dispositivi vengano riconosciuti come conformi ed a norma, devono rispettare la normativa del decreto legislativo 475/92 ovvero il Marchio CE2, che garantisce determinate garatteristiche della protezione ed informa il lavoratore come utilizzarlo ed in quali situazioni. Inoltre non devono aumentare il rischio di danneggiamento del lavoratore (la taglia dell'indumento per esempio è un aspetto da non sottovalutare) e quindi devono essere adeguati al soggetto ed alla situazione. Tutti questi sono aspetti da tenere in considerazione per rendere un DPI conforme all'utilizzo in determinate situazioni.

Uno degli obblighi dei dirigenti della sicurezza e del datore di lavoro è quello di fornire ai dipendenti gli adeguati dispositivi di protezione individuale: tali obblighi non si fermano però solamente alla consegna di questi indumenti, ma anche alla formazione del lavoratore su come questi debbano essere indossati, impiegati, in quali contesti. ALcuni dispositivi (quelli più pericolosi) necessitano di una formazione documentata che dimostri che il dipendente è stato informato in modo completo e chiaro. Dall'altro lato il lavoratore deve impegnarsi e rendere disponibile nell'utilizzo dei DPI: ogni tipo di manomissione o negligenza nell'indossare questi accessori potrebbero portare i dirigenti anche a prendere sanzioni severe nei suoi confronti.

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Un esempio di DPI sono le scarpe antinfortunistiche
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Classificazione DPI

I DPI essenzialmente si dividono in due macro-gruppi, che li classificano: le 3 categorie di rischio e le aree di applicazione. Nel primo caso si parte da una categoria di livello 1 in cui il rischio è molto basso, fino ad una categoria 3 dove il rischio cresce molto3.

CATEGORIA 1
In questo caso i DPI hanno il compito di tutelare il lavoratore da rischi fisici leggeri, come per esempio abrasioni o escoriazioni della cute, rischi derivanti da possibilità di ustioni causate dall'esposizione ad alte temperature, protezione dagli agenti atmosferici come il sole e la pioggia.
CATEGORIA 3
Questi tipi di rischi sono essenzialmente quelli più seri, in cui il lavoratore ha una diretta esposizione ad un danneggiamento fisico della sua persona fino al pericolo di morte. In questo caso quindi si parla di protezioni da fonti di calore la cui temperatura supera i 100°, strumenti che assicurino il lavoratore dalle cadute dall'alto, protezioni da tensioni elettriche...

Il concetto si riassume con la Categoria 2 che racchiude essenzialmente tutti gli altri rischi non compresi nelle altre.

Per quanto riguarda invece le aree di applicazione, essenzialmente le aree più importanti da proteggere sono le seguenti:

  • TESTA: in questo caso i DPI sono essenzialmente elmetti che proteggono dalla caduta di oggetti pesanti (fino ad un certo punto) provenienti dall'alto. Sono molto diffusi nelle acciaierie e nei cantieri edili.
  • UDITO: in questo caso parliamo di cuffie, archetti e tappi che sono obbligatori in tutti quegli ambienti in cui è stato rilevato da un test audiometrico un rumore che supera la soglia degli 80dB.
  • VOLTO: i DPI che devono proteggere la faccia sono visiere la cui robustezza varia a seconda dal fattore di rischio a cui il lavoratore è esposto. Si potrebbe trattare infatti di semplici occhialini con lenti rinforzate oppure di una visiera rigida che protegge l'intero volto. Non dimentichiamo che gli occhi possono essere danneggiati, oltre che dalleschegge, anche da fonti luminose particolarmente intense come infrarossi: in questo caso oltre alla visiera sarà necessario adoperare anche dei filtri.
  • MANO: questa parte del corpo è probabilmnte la più utilizzata nelle attività lavorative ed i guanti sono i DPI di riferimento. E' quindi importante tutelare le mani in ogni contesto: protezione dal calore, dal freddo, dalle infezioni (anche i guanti del chirurgo sono dei DPI), dalla tensione elettrica e dal taglio. Esistono test specifici che valutano la conformità di un guanto e lo classificano sotto determinati standard, che dovranno essere valutati dai datori di lavoro in fase di valutazione dei rischi.
  • PIEDE: in quesco caso le calzature sono indumenti specifici per proteggere il lavoratore. Essenzialmente hanno tre caratteristiche che possono variare e offrire al datore di lavoro la scarpa o lo stivale di cui ha bisogno: tutte hanno la punta rinforzata e protezione del tallone, alle quali caratteristiche poi si aggiunge la variabile impermeabilità, a seconda se il luogo di lavoro sia umido o no, e la presenza o meno di una suola antiperforante.4

Bibliografia
1 La normativa che regola l'uso dei DPI
2 MARCHIO CE sui DPI
3 Categorizzazione dei DPI
4 Le aree di applicazione dei DPI

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