Ciao, presumo tu ti riferisca alla legge 88 del 2017, questa all'articolo 18 cita (copio incollo)
Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
Cita espressamente l'accordo tra le parti e sappiamo bene che le due parti non sono paritetiche. Non sapevo invece del corso, ma credo sia una cosa della tua azienda oppure mi è sfuggita nel testo di legge.
Vero che poi in un altra parte si parla in modo generico che i diritti rimangono gli stessi, il problema è che poi queste cose si aggirano tanto più che i contorni sono troppo sfumati e questo vale da entrambe le parti, ovvero posso lavorare 2 ore e dire di averne fatte 8, come il contrario per cui il lavoratore autonomamente fa più delle 8 ore per un senso di responsabilità indotta.
Non ultimo, lo smart-working funziona solo per i colletti bianchi, o per aziende il cui lavoro si svolge esclusivamente in ufficio (studi di progettazione, it company ecc.) mentre in Italia un buon 90% è tenuto in piedi da artigiani e piccole o medie aziende produttive. Non vorrei che diventasse un invito a delocalizzare o cose simili.
RE: Effetti collaterali "coronati"