Le agevolazioni più importanti in materia di StartUp attualmente esistenti nell’ordinamento italiano sono previste dal Decreto Crescita 2.0, ossia il Decreto Legge 179 del 2012, ed integrate con il Decreto Crescita 3.0, ossia il Decreto Legge 3 del 2015.
All’articolo 25 viene detta anzitutto una cosa, per avere le agevolazioni fiscali la StartUp deve essere definita StartUp innovativa, ossia definita come società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, di diritto italiano oppure Società Europea (elemento variato), le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato.
Stessa cosa vale per l’incubatore di StartUp che deve essere un incubatore certificato, definito come società di capitali, anche in forma di cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di StartUp innovative.
video-intervista (per chi non ha tempo di leggere):
Soffermiamoci su quello che ci interessa più da vicino questa sera, le StartUp.
La risposta sta nel come si fa ad avere una StartUp innovativa piuttosto che una StartUp.
Esistono 2 categorie di requisiti da possedere. Una prima è di requisiti da possedere in toto e sono: (legati alla forma)
La seconda categoria è formata da 3 requisiti, dei quali bisogna possederne almeno uno: (legati alla sostanza, alla gestione)
Come si fa a livello pratico
A livello pratico si costituisce la società e viene iscritta alla Camera di Commercio, in un secondo momento, anche subito dopo, purchè entro 48 mesi, viene fatta la pratica per l’iscrizione come StartUp Innovativa nella Sezione Speciale del Registro Imprese.
Per queste società così registrate occorrerà aggiornare le informazioni fornite in sede di registrazione ogni 6 mesi.
Inoltre una autocertificazione, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, del mantenimento del possesso dei requisiti previsti per rientrare tra le StartUp Innovative o incubatori certificati, per continuare ad avere le agevolazioni.
Circolare Ministero sviluppo Economico 3672/C del 29/08/2014 riduce da 3 a 2 gli adempimenti permettendo di unificare una dichiarazione semestrale con l’autocertificazione del mantenimento dei requisiti.
PUBBLICITA’:
DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO:
IN ARRIVO NUOVI INCENTIVI PER IL SETTORE (ancora da legiferare)
INCENTIVI INTERESSANTI:
Tutti i conferimenti in denaro iscritti alla voce CS o Riserva Sovrapprezzo Azioni, sono detraibili al 19% in sede Irpef per la somma investita fino a 500.000 per periodo d'imposta. Per i soggetti Ires deduzione del 20% fino a 1.800.000, elevabile fino al 25% e 27% se StartUp innovative a vocazione sociale o che sviluppano servizi al alto valore tecnologico (vedi codici Ateco dedicati), ma limite di 2.500.000 di investimento totale, altrimenti perdono totalmente il beneficio.
Cause di esclusione: Costruzioni navali/acciaio/carbone.
La cessione a titolo oneroso entro due anni anche parziale determina la decadenza dei benefici. Stessa cosa se c'è riduzione del capitale. (Mantenimento per 2 anni dell’investimento) eventuale cessione dell’investimento prima dei 2 anni o perdita dei requisiti soggettivi di StartUp innovativa comporta la perdita dei benefici.
Devono dimostrare di poter mantenere i requisiti nel tempo di StartUp innovativa. Necessario conservare la copia della registrazione della StartUp innovativa nella sezione speciale del RI. Copia piano investimento con dettaglio sull'attività.
Beneficio riconosciuto sia nel momento di costituzione che successivo.
Sono validi anche investimenti indiretti se avvengono per tramite di intermediari che investano prevalentemente in StartUp innovative almeno il 70% del valore complessivo degli investimenti.
Sono considerati tali:
ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO/DIRITTI DI SEGRETERIA/DIRITTO ANNUALE
RACCOLTA DIFFUSA DI CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI ONLINE (crowfunding)
SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA:
Le StartUp innovative possono essere sottratte alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. Una volta decorsi 12 mesi dall’iscrizione nel RI del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai soci non sono più accessibili al pubblico ma solo all’autorità giudiziaria.
ACCESSO AL CREDITO:
Possono accedere direttamente, gratuitamente e in via prioritaria alle garanzie sul credito bancario concesse dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che può coprire fino all’80% del credito ottenuto.
RICERCA DI MERCATO SULLE STARTUP INNOVATIVE (dati Infocamere)
A fine 2014 abbiamo circa 2.700 StartUp Innovative. 0.18% del 1,5 milioni di società di capitali in Italia. Il 60% è in perdita, le 819 con dipendenti hanno una media di circa 2,7 dipendenti ognuna.
Buona Notizia: le StartUp Innovative in utile generano più valore aggiunto delle società di capitali, generando in media 33 centesimi di valore aggiunto contro i 22 centesimi delle società di capitali generiche in Italia.
Al prossimo approfondimento :)
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